Privacy e raccolta porta a porta: le indicazioni del Garante

Pubblicata il 11/06/2020

L'obbligo previsto da alcuni Comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la raccolta "porta a porta" viola la privacy degli stessi.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento a carattere generale dello scorso 14 luglio, emanato per rispondere a reclami e segnalazioni di cittadini che lamentavano una violazione della riservatezza (come tutelata dal Dlgs 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") che deriverebbe dalle modalità prescelte da alcuni Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per accertare le violazioni amministrative in materia.
Raccolta differenziata dei rifiuti, le indicazioni del Garante nazionale per la privacy (Provvedimento generale del 14 luglio 2005)

Sacchetti trasparenti
In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, il Garante considera "non proporzionata la prescrizione contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente, posto che in tal caso "chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore".

Etichette adesive nominative.
Secondo il Garante "non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce".

Codici a barre, microchip o "RFID".
è lecito -secondo il Garante - contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un database anagrafico presso il Comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID"), dato che le procedure in questione "consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione".

Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (articolo 13, legge 24 novembre 1981, n. 689). Tuttavia tale facoltà - ritiene il Garante - "deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile". Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente.

Ecopiazzole
La procedura in questione prevede una registrazione, da parte dei soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento organizzato dei materiali della raccolta differenziata, del nome e dell'indirizzo dei conferenti i materiali della raccolta differenziata (previa esibizione di un documento di identità), nonché della quantità approssimativa e del tipo di materiale ricevuto. Alcuni regolamenti comunali prevedono che, nei limiti di una quantità massima giornaliera indicata nel regolamento stesso, in relazione alle diverse tipologie di materiali, i rifiuti siano conferiti senza oneri da parte dei produttori. Nel caso in cui siano superate le quantità indicate per ogni tipologia di rifiuto, il produttore ricorre alla raccolta a domicilio, contattando la società di gestione del servizio, previo pagamento delle spese. In relazione a tale aspetto, deve ritenersi lecito, nei limiti dello svolgimento delle finalità istituzionali sopra descritte e ove sia previsto da una disposizione regolamentare (cfr. articolo 21 del Dlgs n. 21/1997), il trattamento dei dati personali (es.: nome e indirizzo dei conferenti), per la sola finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel Comune del conferente e per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori; e ciò è ammesso purché sia predisposta un'informativa contenente gli elementi indicati nell'articolo 13 del Dlgs 196/2003 e i dati personali acquisiti siano conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi sono stati raccolti (articolo 11, comma 1, lettera d del Dlgs in questione).
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